Sono poche le persone che conoscono questa sfaccettatura dei maltrattamenti sui lavoratori, distinto per tempi e motivazioni diverse, lo Straining ricopre la maggior parte dei comportamenti illeciti da parte dei datori di lavoro. Questa tipologia di persecuzione nei confronti dei dipendenti si avvicina molto al Mobbing, ma con aspetti e cause differenti. Per chiarire meglio l’argomento analizzeremo insieme entrambi i fenomeni e loro differenze: Il Mobbing è costituito da una serie ripetuta di comportamenti leciti o illeciti nei confronti del dipendente da parte del datore di lavoro. Quando il maltrattamento giunge da parte dei superiori viene definito mobbing verticale, quando invece i persecutori sono i colleghi si definisce mobbing orizzontale. In entrambi i casi l’obbiettivo rimane comunque lo stesso: emarginare la vittima. La legge prevede che il mobbing sussiste solo nel caso in cui siano presenti condotte negative” persistenti nel tempo, mirate esclusivamente alla mortificazione morale o all’emarginazione del dipendente. Il dipendente che decide di avviare una causa di mobbing é tenuto a dimostrare tutti i maltrattamenti subiti, non attraverso semplici presunzioni o indizi di poca rilevanza ma con con prove determinanti. Lo Straining si manifesta sempre con un insieme di atti persecutori nei confronti del dipendente, ma non necessariamente continui e sopratutto si possono considerare dannosi anche se privi di finalità rivolte all’emarginazione. Viene definito come una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce una serie di azioni ostili anche limitate nel tempo ma sufficienti peggiorare la sua condizione lavorativa. Il Codice civile obbliga il datore di lavoro a tutelare la sicurezza e la salute psicofisica dei dipendenti, nel caso dello straining anche solo una serie sporadica di condotte nocive all’equilibrio psicologico del lavoratore possono essere considerate illecite e utilizzate dal dipendente per dimostrare in tribunale la presenza di un danno dovuto alla nocività dell’ambiente lavorativo. La Cassazione, nel caso di processo, prevede che nel caso in cui il giudice non riscontri l’intento del mobbing, deve valutare la possibilità di un fenomeno di Straining. Questo significa che sarà lo stesso giudice a “trasformare” la possibile domanda di mobbing in straining, senza bisogno di richiesta esplicita.